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La sindrome dello spettro autistico trova per la prima volta tutela in una legge nazionale, la n. 134 del 18 agosto 2015, dopo essere stata oggetto, per anni, di provvedimenti adottati a livello particolare, quali le delibere delle Giunte Regionali e le circolari emanate dall’INPS.

La legge si compone di sei articoli, con valore per di più programmatico e di affermazione di principio, ma rappresenta in ogni caso un notevole passo, compiuto dall’ordinamento, nell’ambito della diagnosi e cura della patologia, in ausilio sia ai soggetti colpiti che alle persone che se ne occupano, come le famiglie. Proprio “famiglie”, riferito alla relativa assistenza che la legge riconosce e tutela, è  il termine inserito nella rubrica del nuovo provvedimento, in un momento storico dove, in ambito politico e sociale, e di rimando a livello normativo, il relativo concetto, come pure l’interpretazione, sta subendo un mutamento epocale.
L’art. 1 esordisce con l’enunciazione delle finalità della novella, richiamando le previsioni della Risoluzione adottata dall’ Assemblea Generale Onu del 12 dicembre 2012.
L’art. 2 impegna l’Istituto Superiore di Sanità ad aggiornare le già note Linee Guida redatte nell’ottobre 2011, ponendo quale parametro le conoscenze derivanti   dalla   letteratura scientifica e dalle buone pratiche interne ed internazionali.
All’art. 3 vengono indicate le politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico, facendo salvo il rispetto degli equilibri di finanza già programmati, e tenuto conto del Patto per la salute  2014-2016. La patologia è stata quindi inserita nei cd. Lea (livelli  essenziali di assistenza), ed in particolare le Regioni si dovranno far carico delle  prestazioni relative alla  diagnosi precoce, alla cura e al  trattamento  individualizzato, impiegando metodologie e strumenti basati sulle più avanzate  evidenze scientifiche. La legge contiene, inoltre, un’elencazione analitica, articolata in otto punti, degli obiettivi che le politiche regionali dovranno conseguire.
L’art. 4, sull'”Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute”, con cadenza triennale, fissa il primo adempimento in 120 giorni decorrenti dall’aggiornamento dei Lea, prescritto all’art. 3 comma 1.
L’art. 5, in materia di ricerca, impegna il Ministero della salute a promuovere lo sviluppo  di  progetti  di ricerca  afferenti alla conoscenza del  disturbo dello   spettro autistico, nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative.
L’art. 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in conformità della quale dall’attuazione della nuova legge non dovranno derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

fonte

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/31/legge-18-agosto-2015-numero-134-autismo

allegati

CONGEDO STRAORDINARIO

(L. 388/2000 art. 80, comma 2)
(D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011)

 

A CHI SPETTA

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi  del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Alcuni esempi di parentela/affinità:

  • c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei  fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)
  • c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e  gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge)

 

CONVIVENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE  (circ. 32/2012, punto 6)
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado  del disabile grave.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c. c. (msg. 19583/2009).
Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento) (msg. 6512/2010).

 

NON SPETTA

  • Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori agricoli giornalieri;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai lavoratori parasubordinati;
  • in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33  L. 104/1992

 

COSA SPETTA

(Circ. 32/2012, punto 3.3)

Due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.
FRAZIONABILITÀ
Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi).
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria  – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.  Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario (messaggio n. 28379 del 25.10.2006).
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

 

LA DECORRENZA
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.

 

REQUISITI

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:

  •  essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  • la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Perricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro (messaggio n. 24705/2011).

 

REFERENTE UNICO

(D.lgs. 119/2011)

Sia i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 che il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

 

PRESCRIZIONE

(circ. n. 41 del 16.03.2009)

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo (art. 2963 C.C.).

 

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006).
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità, per essere ritenuta idonea, oltre ad essere rilasciata dal medico specialista ASL,  deve specificare sia la diagnosi che le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006, punto 2).
La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.

 

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo (circ. 53/2008 punto 5).
Se la richiesta di congedo straordinario viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità grave, la domanda per la fruizione del congedo stesso sarà respinta con l’annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento della disabilità grave.

 

QUANTO SPETTA

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2014 pari ad Euro 47.351,12).
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) e nel caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro  l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo (msg. n. 027168 del 25.11.2009).

 

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

(Circ. 85/2002, punto 1 – circ. 14/2007)

Il periodo di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi è coperto da contribuzione figurativa  valida per il diritto e per la misura della pensione.
L’importo della retribuzione figurativa non potrà superare  quello massimo settimanale, per i congedi fruiti a settimane intere, o quello massimo giornaliero, per i congedi fruiti a giornate (circ. 14/2007).
I datori di lavoro, dovranno altresì determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti, a prescindere dalla circostanza che, per tali ultimi periodi, siano stati o meno richiesti il riscatto o la prosecuzione volontaria.

TABELLA VALORI MASSIMI INDENNITÀ E RETRIBUZIONE FIGURATIVA
(circ. n. 59/2012,  circ. n. 59/2013, circ. n.  44/2014)
A partire dall’anno 2002 il limite di € 36.151,98 è rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.

Valori massimi dell’indennità economica e della retribuzione figurativa accreditabile
Anno Importo complessivo annuo Importo massimo indennità Importo massimo retribuzione figurativa
Annuo Giornaliero Annuo Settimanale Giornaliero
2011 44.276,32 33.290,00 91,21 33.290,00 640,19 91,21
2012 45.471,78 34.189,00 93,41 34.189,00 657,48 93,41
2013 46.835,93 35.215,00 96,48 35.215,00 677,21 96,48
2014 47.351,12 35.602,00 97,54 35.602,00 684,65 97,54

 

LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI

(Circ. 64/2001, punto 7)

  • non è possibile fruire del congedo straordinario e dei  permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse (circ. n. 53/2008);
  • il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l’astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (Circ. 64/2001, punto 7);
  • gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (Circ. 64/2001, punto 7);
  • il congedo parentale e il congedo per la malattia del medesimo figlio disabile grave nello stesso periodo, da partedell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario (msg. n. 22912 del 20.09.2007).

Congedo straordinario in corso di  Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
(msg. n. 027168 del 25.11.2009)

  • se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro,  non può presentare richiesta di  congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
  • se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario.

N.B.: La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ.64/2001, punto 6, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

L’indennità in questione è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell’interessato.

 

LA DOMANDA

La presentazione delle domande del congedo straordinario (D.lgs 151/2001) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 171/2011) attraverso uno dei seguenti tre canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.fonte

    www.inps.it

(L. 104/1992 art. 33    D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

 

A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso aiparenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

 

NON SPETTANO

  • ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
  • agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
  • ai lavoratori autonomi
  • ai lavoratori parasubordinati

 

COSA SPETTA

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

 

     – riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
     – tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti a), b) e c), delle modalità di fruizione dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave con:
     – età inferiore ai tre anni;
     – età compresa tra tre e otto anni;
     – età superiore agli otto anni.

 a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età

      inferiore ai tre anni,  possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché

ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

  1.  un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;
  2. riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  3. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.

I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni

di  permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al

disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso

mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve

intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

 

b) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età 

     compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto

(perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

  1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;

2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore

non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che

possono prestare assistenza.

 

I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso

alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al

disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso

mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non

cumulativa nell’arco del mese.

 

c) I genitori,  anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il

     coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave

possono usufruire di:

  1.  tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.

 I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale

per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario,

nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto

disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto

dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età

dello stesso.

 

ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).

L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000.

 

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 – msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3  (msg 16866/2007).

 

I REQUISITI

  •  essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  •  la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  •  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

 

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

 

  •  interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  •  ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  •  ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

 

REFERENTE UNICO  (D.lgs. 119/2011)

I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

 

QUANTO SPETTA

  •  I permessi  fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95 par. 4);
  •  i permessi  fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  •  quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’8° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.

Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997)

 

FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’Inps.

 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

 

Per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI),  per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell’interessato.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

 

PART-TIME VERTICALE

(Circ. 133/2000, punto 3.2)

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 

LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato (mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all’Inps – Circ. 86/1999, punto g) – Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007).

 

CUMULABILITA’ DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

 

E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a  3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.

 

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

 

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.

 

Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine(msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

 

Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

 

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

 

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 – circ. n. 53/2008).

 

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).

 

RICORSI

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11).

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

 

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006).

 

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL edeve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006 punto 2).

 

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata  ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

 

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.

 

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.

 

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo  (circ. 53/2008, punto 5).

 

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:

 

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

 

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità (circ. 53/2008 punto 4), dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (circ. 53/2008 punto 4).

 

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave (circ. 53/2008 punto 4) e nell’evenienza di variazione del datore di lavoro.

 

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore dovrà fornire informazioni in merito a:

  • l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;
  • la revisione del giudizio di disabilità grave da parte della Commissione Medica Integrata;
  • le modifiche ai permessi richiesti.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

 

N. B.: Il riconoscimento  della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)

 

In caso di adozione nazionale/internazionale informazioni relative a:

 

  • data ingresso in famiglia;
  • data di adozione/affidamento;
  • data di ingresso in Italia;
  • data del provvedimento;
  • tribunale competente;
  • numero provvedimento.

fonte

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10268

La manovra finanziaria per il 2016, contiene, infatti, una serie numerosa di norme nuove che comprendono:

1) nuovi Fondi Sociali;

2) vita indipendente;

3) scuola e inclusione scolastica;

LEGGI ANCHE: Disabili: integrazione prima, durante e dopo la scuola, come?

4) Carta della Famiglia;

LEGGI ANCHE: Social Card e Family Card per il 2016: chi può richiederle e come utilizzarle?

5) povertà ed esclusione sociale;

6) Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile;

7) trasporto pubblico;

8) salvaguardia degli esodati;

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9) settore sanitario;

10) aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);

VAI ALLO SPECIALE SUI LEA

11) malattie rare.

VITA INDIPENDENTE

In riferimento, ad esempio, alla vita indipendente, la legge di Stabilità, al comma 406 dell’unico articolo, non stanzia “un vero e proprio fondo”, bensì un finanziamento circoscritto al 2016. Il Legislatore, si apprende, stanzia infatti 5 milioni di euro per incrementare le attività progettuali atte ad introdurre adeguate misure per rendere concretamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave, così come stabilito dalle disposizioni di cui alla Legge 21 maggio 1998, n. 162.

E’ da ricordare, in tal senso, come recentemente una parte del Fondo per le Non Autosufficienze, esattamente 20 milioni nel corso degli ultimi 2 anni, è stata indirizzata a sovvenzionare progetti orientati dalle Regioni, in via sperimentale, a favore della garanzia e tutela della vita indipendente dei soggetti disabili.

Non è certo se, nell’immediato futuro, questo nuovo finanziamento sarà concepito per le medesime finalità, ancora non conoscendosi modalità e parametri di spartizione.

LEA – LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Sono stati previsti 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per provvedere ad aggiornare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che reca la Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

In base alla procedura, definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza vengono realizzati mediante apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su parere del Ministro della Salute insieme con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e dietro l’intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Per il 2016, ai fini dell’applicazione dei nuovi LEA, vengono stanziati 800 milioni di euro, derivanti dal Fondo Sanitario Nazionale. Viene, poi, istituita presso il Ministero della Salute una “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale”.

A quest’ultima, viene, inoltre, demandato il compito di determinare che l’applicazione dei LEA venga effettuata in maniera omogenea in tutte le Regioni, rispetto a prestazioni e livello di qualità.

 

fonte

http://www.leggioggi.it/2016/01/08/legge-stabilita-quali-novita-per-disabili-nel-2016/

A Palermo protesta promossa dall’Anffas: famiglie esasperate dalla continua assenza o erogazione a singhiozzo di servizi ritenuti fondamentali. Antonio Costanza: “Diritti calpestati davanti a istituzioni sorde e silenti”

Famiglie e disabili incatenati  FAMIGLIE E DISABILI DI NUOVO INCATENATI. “DIRITTO ALLO STUDIO APPESO AL BILANCIO” 535562 150x124

PALERMO – Hanno sfidato con i loro figli il vento freddo dell’inverno per chiedere ancora una volta il diritto del proprio ragazzo ad essere uguale agli altri. Da quando, infatti, si erano incatenati lo scorso 13 ottobre, per chiedere che venisse garantito il diritto allo studio dei loro figli, è cambiato ben poco. Si tratta di famiglie, non solo già molto provate dalla disabilità del loro figlio, ma anche scoraggiate ed esasperate dalla continua assenza o erogazione a singhiozzo di servizi ritenuti fondamentali dalla convezione Onu per i diritti dell’uomo. La protesta è stata organizzata da Anffas onlus Palermo.

Dunque, alcuni genitori e disabili gravi insieme all’Anffas questa mattina si sono incatenati davanti ai cancelli dell’Ufficio scolastico regionale di via Fattori e davanti all’istituto alberghiero Cascino. Dopo una breve boccata di ossigeno di un solo mese, infatti, a mancare sono ancora una volta per tutti gli studenti disabili delle scuole superiori di Palermo e provincia, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, l’assistente igienico personale e il servizio di trasporto. Servizi ritenuti fondamentali per garantire che ogni studente con disabilità fisica o psichica possa essere messo nelle condizioni di frequentare la scuola come tutti gli altri compagni. La manifestazione arriva in continuità con quella dello scorso 13 ottobre, sempre su iniziativa di Anffas Palermo, quando genitori, familiari e alunni con disabilità si erano incatenati per lamentare il grave ritardo nell’assegnazione dei servizi scolastici di assistenza e trasporto degli studenti con disabilità.

“Mia figlia è arrivata al quarto anno di scuola superiore – dice con forza Giusi Adelfio, mamma di Giuliana, una ragazza con disabilità grave – e tutti gli anni subiamo sempre queste pesanti problematiche. Quest’anno, in particolare, la situazione è stata ancora più vergognosa rispetto a tutti gli altri anni perché i servizi sono partiti per un solo mese a novembre inoltrato. Ciò che ci fa più male è il disinteresse più totale di tutti. I ragazzi occupano le scuole per una palestra che non funziona, allora anche noi dovremmo occuparle per tutto quello che subiscono i nostri figli. Continuiamo a rimanere invisibili agli occhi di tutti forse perché siamo una minoranza? Gli insegnanti di sostegno riescono a fare quello che possono ma ad oggi abbiamo toccato il fondo e non sappiamo più cosa aspettarci”.

Tra i manifestanti c’è anche Giulio Tulumello di 19 anni che, nonostante la sua disabilità, si fa portavoce dei bisogni dei suoi coetanei con disabilità più gravi. “Studiare per noi diventa molto difficile – dice – perché continuiamo a non avere gli stessi diritti dei nostri compagni. Non ci sono assistenti che ci aiutano quando ci sono attività che richiedono l’uscita dalla classe, la stessa cosa vale per il momento della ricreazione e per chi ha bisogno del trasporto. Se io alcune cose le riesco a fare altri miei coetanei non vengono aiutati e tutto questo è un ingiustizia”.

“Dall’inizio della scuola per 39 giorni – racconta rammaricata Sara Landino, genitore di un figlio con una malattia genetica – ho assistito mio figlio all’ora di ricreazione perché non c’era nessuno che potesse aiutarlo. Poi c’è stata una brevissima pausa e adesso siamo punto e a capo. Come genitori ci sentiamo poco rispettati e, insieme ai nostri figli, continuamente presi in giro”.

“I diritti degli studenti con disabilità vengono ancora calpestati davanti agli occhi di istituzioni sorde e silenti. E’ incredibile come a distanza di pochissimi mesi sul piano dei diritti degli studenti con disabilità la situazione sia rimasta immutata – sottolinea Antonio Costanza, vicepresidente di Anffas onlus Sicilia -. Il diritto allo studio di centinaia di ragazzi e ragazze continua ad essere appeso ad un bilancio. Ad oggi il problema non interessa la parte spettante al comune ma le aree metropolitane (ex province) e la regione. Il disagio è molto forte nel trasporto per esempio se pensiamo che alcune famiglie che non possono permettersi di pagare un servizio privato non mandano a scuola i figli. E’ pure incredibile che, alcuni genitori, per mancanza degli assistenti specializzati, ogni giorno assistono a ricreazione il loro figlio. Vorremmo una volta e per tutte attenzioni e risposte concrete sia dal presidente della regione Rosario Crocetta che dal sottosegretario Davide Faraone. Sarebbe anche il momento che anche i dirigenti scolastici prendessero una posizione a difesa di questi studenti. Vorremmo anche che, oltre alle scuole pure tutta la società civile potesse sostenere la causa di queste famiglie e dei loro figli Quest’anno scolastico è stato per loro peggio degli altri anni perché hanno iniziato a novembre, poi ci sono state le vacanze e adesso è tutto nuovamente fermo. Quale continuità scolastica si pensa di garantire a questi ragazzi quando le istituzioni li dimenticano, considerandoli di serie B?

Eventi dell’Associazione

 

Ashampoo_Snap_2016.01.04_14h42m33s_002_  Hai un figlio disabile? Paga le tasse sulla pensione od indennità Ashampoo Snap 2016

Stop al nuovo Isee. La protesta dei famigliari delle persone disabiliva avanti da mesi. La revisione dell’Indicatore della situazione economica equivalente rischia infatti di sfavorire soprattutto chi è in condizioni più gravi. Le novità sono state approvate dal governo a fine 2013, ma sono entrate in vigore solo a inizio 2015, dopo che a novembre un decreto del ministero del Lavoro ha predisposto i nuovi modelli per
la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) a fine Isee.
A essere coinvolti dalle modifiche sono milioni di persone, visto che la dichiarazione Isee è indispensabile per l’accesso aprestazioni sociali agevolate e aiuti per le situazioni di bisogno. L’Isee è stato ripensato anche per rendere il modello meno permeabile a elusioni e abusi. Ma ora sfavorisce i disabili più gravi. Queste almeno le accuse di diverse associazioni, che hanno presentato ben tre ricorsi al Tar, la cui sentenza è attesa a breve.

In particolare, tra gli aspetti più criticati c’è il fatto che i contributiricevuti a fine assistenziale devono essere conteggiati nel reddito. Sebbene il decreto del 2013 prevedesse di prendere in considerazione tutti i trattamenti pensionistici, le indennità e gli assegni percepiti, il modello approvato a dicembre indica esplicitamente solo gli aiuti erogati dall’Inps, come le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento. Rimangono pertanto esclusi nel computo del reddito i contributi erogati dagli enti locali, come per esempio quelli per la rimozione delle barriere architettoniche, per i progetti di vita indipendente, per il trasporto o la social card. Un cambiamento in corsa che si è reso necessario forse proprio per rispondere ad alcune delle contestazioni mosse nei ricorsi.

Ma questo non basta a chi si è rivolto alla giustizia amministrativa: “E’ assurdo dal punto di vista giuridico che tali entrate vengano equiparate al reddito da lavoro – sostiene Silvana Giovannini, referente del coordinamento Disabili Isee No Grazie -. Disabilità e lavoro sono la stessa cosa?”. E non è sufficiente a placare le polemiche una serie di franchigie – comprese tra 4mila e 9.500 euro in base a gravità della disabilità e a seconda che il disabile sia maggiorenne o minorenne – previste proprio per abbattere la parte di reddito derivante dai contributi di tipo assistenziale. “Io sono madre di un ragazzo costretto a letto che ha diritto a due indennità, come invalido civile e come non vedente – racconta Chiara Bonanno, una delle coordinatrici di Stop al nuovo Isee, altra realtà che è ricorsa al Tar -. Ora questi soldi faranno reddito e avranno conseguenze sulla mia richiesta di affitto agevolato nelle case popolari, nonostante abbia lasciato il lavoro per assistere mio figlio. Noi siamo considerati più ricchi rispetto a una famiglia senza handicap, con una madre vedova e un figlio che risultino senza occupazione, magari perché lavorano in nero. Il problema è questo”.

Altro punto sotto accusa è il tetto da 5mila euro per le spese che si possono detrarre nel calcolo dell’Isee, come quelle mediche o per l’acquisto di cani guida. “Anche questa è una illegittimità palese – continua Giovannini -. Una persona disabile di solito è costretta dalle sue condizioni a cure particolari e costose”. Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie il nuovo Isee dà poi la possibilità ai disabili maggiorenni, senza coniuge e senza figli, che vivano con i genitori, di indicare un nucleo famigliare ristretto, composto dalla sola persona con disabilità senza i genitori. Un vantaggio che non hanno invece i disabili minorenni. E nemmeno i disabili anziani, che nel calcolo del loro reddito devono considerare anche quello di coniugi e figli non conviventi. “Se parliamo di non autosufficienza – sostiene Giovannini – non fa differenza essere minorenni o meno. Perché un disabile minorenne o anziano devono essere penalizzati? Non si possono considerare in modo diverso stati di disabilità identici”. “Facendo così lo Stato dice che un anziano non autosufficiente è un problema della famiglia, non dello Stato stesso”, aggiunge Bonanno.

La battaglia al Tar contro il nuovo Isee va di pari passo a quella da portare avanti negli enti locali per l’innalzamento delle soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate. Il rischio, altrimenti, è uno. “L’esclusione dai servizi essenziali di persone con disabilità gravi e non autosufficienti e con un reddito molto basso”, dice Giovannini. Un rischio reale anche secondo Carlo Giacobini, direttore della testata online HandyLex.org, che dopo avere eseguito una serie di simulazioni spiega: “Nella maggior parte dei casi con il nuovo Isee, ferme restando le soglie di accesso ai servizi, non cambia molto. E in certi casi ci sono pure dei miglioramenti. Ma per chi ha disabilità più gravi e ha quindi diritto a indennità plurime, il nuovo sistema rischia di essere svantaggioso. E questi sono proprio coloro che avrebbero più bisogno di tutele, come i pluriminorati con nuclei famigliari ristretti. Elementi di svantaggio ci sono pure per i non vedenti e per gli invalidi sul lavoro”.

fonte:

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/23/isee-danneggia-i-disabili-pensioni-invalidita-equiparate-stipendi/1347948/