Autismo

Nei seguenti link o in allegato troverete le due proposte di legge in Regione Campania a firma consigliere Beneduce e Moxedano

proposta di legge Beneduce

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=69.PDF

Proposta di legge Moxedano

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=AttiCommissione_94268.pdf

allegati

moxedano

beneduce

Bando per la formazione di un elenco di soggetti autorizzati alla somministrazione dell’ABA a persone affette di autismo

Con questa delibera dsi da il via alla introduzione di ABA per soggetti autistici sulla provincia di Caserta:

A parte la esiguità dei fondi 300.000 euro, a fronte di un pagamento mensile di 2.500 euro per ogni paziente trattato, ci si domanda perchè solo ABA e non altre metodologie.

A seguire il documento che potrete anche scaricare dal sito ufficiale

http://www.aslcaserta.it/portale/Portals/0/doc_pub/2015/BANDI/bando_aba.pdf

file allegato

bando_aba

Campania. Sinpia: “Priva di fondamento scientifico decisione Regione di indicare unico metodo per intervenire in casi di autismo”

Aspre critiche da parte della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dopo la pubblicazione della legge di
stabilità regionale 2016. Un’indicazione legislativa che non sembra tenere conto della complessità e dell’eterogeneità che caratterizzano i
disturbi dello spettro autistico e delle evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia di altri approcci mediati dai genitori”.

FONTE

http://www.quotidianosanita.it/campania/articolo.php?articolo_id=35800

Le domande sono

1. come mai solo ABA?

2. esiste un iter legislativo che consente di stabilire chi può far aba?

3. quali sono gli istituti certificati per la formazione aba?

4. esiste in Campania un albo riconosciuto secondo in preciso iter formativo per terapisti o consulenti ABA?

5. chi pagherà aba per i bambini autistici, visto che è un metodo intensivo, la regione Campania?

6. gli altri metodi saranno dichiarati fuorilegge? Non si potranno effettuare progetti finanziati per l’autismo con altre metodologie?

7. il genitore può scegliere di concerto con medici e suoi terapisti di fiducia la metodologia o l’insieme di tecniche più idonee per il
figlio?

8. tutto sarà sempre a carico delle familgie?

NB. tali domande ovviamente devono aver risposta anche per altre metodologie in modo da permettere ad un genitore di avere sempre la certezza di affidare il proprio figlio ad un professionista certificato

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206. La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e della legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità), in osservanza al principio dell’universalità del diritto di accesso e di
uguaglianza di trattamento sull’intero territorio regionale in considerazione della specificità dei
bisogni della persona in situazione di disagio e di fragilità, promuove condizioni di benessere e di
inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro
autistico, garantendo l’esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente.

FONTE

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD6b_GxtHKAhWFWRoKHZiYBh4QFgggMAA&url=http%3A%2F
%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D68836%26ATTACH_ID
%3D96221&usg=AFQjCNHSEd7_lMhPyHc_TO5I43KW7Utn1w&sig2=neqEabeVGzrDQHamZRdAKQ

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6. Al comma 206, dell’articolo 1 della legge regionale 16/2014, dopo le parole “sociosanitarie e
sociali di cui alla legislazione vigente” sono inserite le seguenti: “e l’adozione di un percorso
diagnostico terapeutico personalizzato (PDTA) che prevede:
a) precocità della diagnosi e della riabilitazione;
b) la presa in carico congiunta del paziente con diagnosi di spettro dell’autismo attraverso il
coordinamento dei servizi Cure domiciliari, Sociosanitari e Materno infantile;
c) adozione del metodo Analisi Comportamentale Applicata (ABA) come metodologia a cui
ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.
FONTE
legge di stabilità regionale 2016 per la Regione Campania. All’articolo 8, comma 6

http://www.aiopcampania.it/public/normativa/L.%20R.%20N.%201%20del%2018.01.2016%20Legge%20di%20Stabilita%20Regionale%202016.pdf

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allegati

LEGGE_16_COMPLETA_SEGN_LEGGI_REGIONALI

LEGGE14COMPLETA_LEGGI_REGIONALI

SINPIAautismo

La sindrome dello spettro autistico trova per la prima volta tutela in una legge nazionale, la n. 134 del 18 agosto 2015, dopo essere stata oggetto, per anni, di provvedimenti adottati a livello particolare, quali le delibere delle Giunte Regionali e le circolari emanate dall’INPS.

La legge si compone di sei articoli, con valore per di più programmatico e di affermazione di principio, ma rappresenta in ogni caso un notevole passo, compiuto dall’ordinamento, nell’ambito della diagnosi e cura della patologia, in ausilio sia ai soggetti colpiti che alle persone che se ne occupano, come le famiglie. Proprio “famiglie”, riferito alla relativa assistenza che la legge riconosce e tutela, è  il termine inserito nella rubrica del nuovo provvedimento, in un momento storico dove, in ambito politico e sociale, e di rimando a livello normativo, il relativo concetto, come pure l’interpretazione, sta subendo un mutamento epocale.
L’art. 1 esordisce con l’enunciazione delle finalità della novella, richiamando le previsioni della Risoluzione adottata dall’ Assemblea Generale Onu del 12 dicembre 2012.
L’art. 2 impegna l’Istituto Superiore di Sanità ad aggiornare le già note Linee Guida redatte nell’ottobre 2011, ponendo quale parametro le conoscenze derivanti   dalla   letteratura scientifica e dalle buone pratiche interne ed internazionali.
All’art. 3 vengono indicate le politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico, facendo salvo il rispetto degli equilibri di finanza già programmati, e tenuto conto del Patto per la salute  2014-2016. La patologia è stata quindi inserita nei cd. Lea (livelli  essenziali di assistenza), ed in particolare le Regioni si dovranno far carico delle  prestazioni relative alla  diagnosi precoce, alla cura e al  trattamento  individualizzato, impiegando metodologie e strumenti basati sulle più avanzate  evidenze scientifiche. La legge contiene, inoltre, un’elencazione analitica, articolata in otto punti, degli obiettivi che le politiche regionali dovranno conseguire.
L’art. 4, sull'”Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute”, con cadenza triennale, fissa il primo adempimento in 120 giorni decorrenti dall’aggiornamento dei Lea, prescritto all’art. 3 comma 1.
L’art. 5, in materia di ricerca, impegna il Ministero della salute a promuovere lo sviluppo  di  progetti  di ricerca  afferenti alla conoscenza del  disturbo dello   spettro autistico, nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative.
L’art. 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in conformità della quale dall’attuazione della nuova legge non dovranno derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

fonte

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/31/legge-18-agosto-2015-numero-134-autismo

allegati